Art. 4.
(Emissione di buoni ordinari comunali per la costituzione delle società immobiliari di quote volume).

      1. I cittadini che non dispongono di quote volume hanno diritto a partecipare alle società di capitale cui all'articolo 3 tramite l'acquisizione di buoni ordinari comunali che i comuni, entro il termine di cui al medesimo articolo 3, devono emettere per raccogliere i capitali necessari alla realizzazione del programma di riordino del territorio.